Barton International GmbH

Termini e condizioni generali

1 Ambito, Struttura

(1) I seguenti Termini e condizioni generali (TCG) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i clienti (“Acquirente”). I TCG si applicano soltanto se l’Acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB), un ente giuridico di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

(2) I TCG si applicano, in particolare, ai contratti per la vendita e/o spedizione di beni mobili (“Beni”), a prescindere dal fatto che i Beni vengano da noi prodotti o acquistati dai nostri fornitori (§§ 433, 650 BGB). Salvo diverso accordo, i TCG nella versione valida al momento dell’ordine dell’Acquirente o, in ogni caso, nell’ultima versione comunicata all’Acquirente sotto forma di testo si applicano anche come accordo quadro per contratti futuri simili senza dover fare riferimento a essi ogni volta per ciascun singolo caso.

(3) Si applicano esclusivamente i nostri Termini e condizioni generali. Termini e condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o supplementari dell’Acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui noi abbiamo espressamente acconsentito alla loro applicazione. Questo requisito di consenso vale in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la spedizione all’Acquirente senza alcuna riserva e conoscendo i TCG dell’Acquirente.

(4) Accordi individuali stipulati con l’Acquirente in singoli casi (inclusi accordi collaterali, integrazioni e modifiche) hanno, tuttavia, la precedenza sui presenti TCG. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o una nostra conferma scritta.

(5) Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente pertinenti da parte dell’Acquirente in merito al contratto (ad es. fissare i termini, notificare difetti, recesso o riduzione) devono essere fatte per iscritto o in forma di testo (ad es. lettera, e-mail, fax). I requisiti formali legali e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della parte dichiarante, rimangono inalterati.

(6) I riferimenti all’applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo un significato chiarificatore. Anche senza tale chiarimento, le disposizioni di legge sono quindi applicabili, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nei presenti TCG.

2 Conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo messo a disposizione dell’Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti – anche in forma elettronica – sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore.

(2) L’ordine dei beni da parte dell’Acquirente è da considerarsi un’offerta contrattuale vincolante. Se non indicato diversamente nell’ordine, siamo autorizzati ad accettare questa offerta contrattuale entro due (2) settimane dal suo ricevimento da parte nostra.

(3) L’accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. mediante conferma d’ordine) o tramite consegna dei beni all’Acquirente.

3 Tempi di spedizione e ritardo nella consegna

(1) I tempi di spedizione devono essere concordati individualmente oppure devono essere da noi dichiarati al momento dell’accettazione dell’ordine.

(2) Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (non disponibilità del servizio), ne informeremo immediatamente l’Acquirente e, al contempo, gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, siamo autorizzati a recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dall’Acquirente. Un caso di non disponibilità della prestazione in questo senso è da considerarsi, in particolare, l’auto fornitura non tempestiva da parte del nostro fornitore, se abbiamo concluso un’operazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore abbiamo colpa o non siamo obbligati a procurarci i beni nel singolo caso.

(3) Se il mancato rispetto dei termini è dovuto a cause di forza maggiore, ad esempio inondazioni, scioperi e serrate legali, pandemie, epidemie o malattie che comportano misure speciali come la quarantena e altre misure di contenimento, i termini vengono prorogati di conseguenza.

(4) Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna viene determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso, è necessario un sollecito da parte dell’Acquirente. Se siamo in ritardo con la consegna, l’Acquirente può richiedere un risarcimento forfettario per i danni causati dal ritardo. Il risarcimento forfettario ammonta allo 0,5% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana di calendario di ritardo completa, ma in totale non più del 5% del valore di consegna dei beni consegnati in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che l’Acquirente non ha subito alcun danno o che il danno è notevolmente inferiore rispetto all’importo forfettario succitato.

(5) I diritti dell’Acquirente ai sensi della § 8 dei presenti TCG e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento successivo), rimangono inalterati.

4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, ritardo di accettazione

(1) La consegna avviene franco magazzino, che è anche il luogo dell’adempimento per la consegna e per qualsiasi adempimento successivo. Su richiesta e a spese dell’Acquirente, i beni vengono spediti a un’altra destinazione (vendita con consegna in un luogo diverso dal luogo dell’adempimento). Salvo diverso accordo, siamo autorizzati a stabilire noi stessi il tipo di spedizione (in particolare, società di trasporto, percorso di spedizione, imballaggio).

(2) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dei beni passa all’Acquirente non oltre il momento della consegna. In caso di vendita con consegna in un luogo diverso dal luogo dell’adempimento, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dei beni, nonché il rischio di ritardo passano all’Acquirente al momento della consegna dei beni allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione incaricata di effettuare la spedizione. Nella misura in cui è stata concordata un’accettazione, questa è decisiva per il trasferimento del rischio. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni di legge sui contratti d’opera e sui servizi si applicano per analogia anche a un’accettazione concordata. La consegna o l’accettazione è considerata equivalente se l’Acquirente è in ritardo con l’accettazione.

(3) Se l’acquirente è in ritardo con l’accettazione, non collabora o se la nostra consegna viene ritardata per altri motivi imputabili all’Acquirente, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di stoccaggio). A tal fine addebiteremo un risarcimento forfettario pari allo 0,5% del prezzo netto (valore di consegna), per settimana di calendario, a partire dal termine di consegna o – in assenza di un termine di consegna – dalla comunicazione che attesta che i beni sono pronti per la spedizione, ma in totale non più del 5% del valore di consegna dei beni ordinati.

La prova di un danno maggiore e i nostri diritti legali (in particolare il risarcimento delle spese aggiuntive, un’indennità ragionevole, la disdetta) rimangono inalterati; tuttavia, l’importo forfettario viene accreditato con ulteriori diritti monetari. L’acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o che il danno è notevolmente inferiore all’importo forfettario di cui sopra.

5 Prezzi e termini di pagamento

(1) Salvo diverso accordo nei singoli casi, si applicano i nostri prezzi attuali al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, più l’IVA di legge.

(2) In caso di vendita con consegna in un luogo diverso dal luogo dell’adempimento (§ 4 par. 1), l’Acquirente dovrà sostenere le spese di trasporto franco magazzino e le spese di un’eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall’Acquirente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell’Acquirente.

(3) Il prezzo d’acquisto è dovuto secondo i termini di pagamento indicati nella conferma d’ordine. Il pagamento è dovuto secondo le condizioni di pagamento successivamente alla fatturazione e alla consegna o accettazione dei beni. Tuttavia, siamo autorizzati, in qualsiasi momento, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una consegna totale o parziale solo dietro pagamento anticipato. Dichiareremo una riserva corrispondente non oltre la conferma d’ordine.

(4) Alla scadenza del suddetto termine di pagamento, l’Acquirente risulta in mora. Durante il periodo di mora, sul prezzo d’acquisto verranno addebitati gli interessi al tasso d’interesse legale applicabile in quel momento. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni causati dalla mora. Per quanto riguarda i commercianti, il nostro diritto agli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) rimane inalterato.

(5) All’acquirente spettano diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente accertato o sia incontestato. In caso di vizi nella consegna, i diritti di compensazione dell’Acquirente rimangono inalterati, in particolare ai sensi del § 7 par. 6 frase 2 dei presenti TCG.

(6) Se, dopo la conclusione del contratto, risulta evidente (ad es. in caso di apertura di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d’acquisto è compromesso dall’incapacità di pagamento dell’Acquirente, siamo autorizzati a rifiutare l’adempimento secondo le disposizioni di legge e – se necessario, dopo aver fissato un termine – a recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti per la produzione di oggetti ingiustificabili (prodotti su misura), possiamo dichiarare immediatamente il recesso; le disposizioni di legge che dispensano di fissare un termine rimangono inalterate.

6 Riserva della proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà dei beni venduti fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti attuali e futuri derivanti dal contratto d’acquisto e da un rapporto d’affari in corso (crediti garantiti).

(2) I beni soggetti a riserva di proprietà non possono essere né dati in pegno a terzi né ceduti come garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L’acquirente deve comunicarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o se terzi (ad es. pignoramenti) hanno accesso ai beni di nostra proprietà.

(3) Qualora l’Acquirente dovesse assumere un comportamento in violazione con il contratto, in particolare, in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o a richiedere la restituzione dei beni sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non comprende, al contempo, la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a richiedere solo la restituzione dei beni e a riservarci il diritto di recesso. Se l’Acquirente non paga il prezzo di acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato per l’Acquirente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se la fissazione di un tale termine è dispensabile in base alle disposizioni di legge.

(4) Fino alla revoca in conformità al punto (c) di seguito, l’Acquirente ha il diritto di rivendere e/o lavorare i beni con riserva di proprietà nel corso dell’ordinaria amministrazione. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti derivanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione dei nostri beni per il loro intero valore, per cui siamo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con beni di terzi, permane il loro diritto di proprietà, noi acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori fatturati dei beni lavorati, miscelati o combinati. Altrimenti, per il prodotto risultante valgono le stesse indicazioni stabilite per i beni forniti con riserva di proprietà.

(b) L’Acquirente ci cede a titolo di garanzia tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita i beni o del prodotto in totale o nella misura della nostra quota di comproprietà, se presente, in conformità al paragrafo precedente. Accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’Acquirente di cui al paragrafo 2 valgono anche per i crediti ceduti.

(c) L’Acquirente rimane autorizzato a riscuotere il credito oltre a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito finché l’Acquirente rispetta i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non c’è una carenza della sua capacità di pagamento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi della sottosezione 3. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che l’acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i loro debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. Inoltre, in questo caso abbiamo il diritto di revocare l’autorizzazione dell’acquirente all’ulteriore vendita e lavorazione dei beni con riserva di proprietà.

(d) Se il valore realizzabile dei titoli supera i nostri crediti di oltre il 10%, svincoleremo i titoli a nostra scelta su richiesta dell’Acquirente.

7 Reclami per i vizi da parte dell’acquirente

(1) Le disposizioni di legge si applicano ai diritti dell’Acquirente in caso di vizi del materiale e di vizi del titolo (comprese le consegne errate e le consegne brevi nonché il montaggio scorretto o le istruzioni di montaggio difettose), a meno che non sia stato stabilito diversamente di seguito. In ogni caso, le disposizioni di legge speciali rimangono inalterate in caso di consegna finale dei beni non lavorati a a un consumatore, anche se il consumatore li ha lavorati ulteriormente (regresso del fornitore secondo §§ 478 BGB). I diritti di regresso del fornitore sono esclusi se i beni difettosi sono stati lavorati ulteriormente dall’acquirente o da un altro imprenditore, ad esempio integrandoli in un altro prodotto.

(2) La base della nostra responsabilità per i vizi è rappresentata soprattutto dall’accordo stipulato sulla qualità dei beni. Tutte le descrizioni dei prodotti e le specifiche del produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state annunciate da noi pubblicamente (in particolare nei cataloghi o sulla nostra homepage) al momento della conclusione del contratto sono considerate un accordo sulla qualità dei beni.

(3) Se la qualità non è stata concordata, si valuta secondo le disposizioni di legge se vi sia o meno un vizio (§ 434 (1) frasi 2 e 3 del Codice civile tedesco (BGB)). Non siamo tuttavia responsabili delle dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie) sulle quali l’acquirente non ha richiamato la nostra attenzione come determinanti per il suo acquisto.

(4) In linea di principio, non rispondiamo dei vizi di cui l’acquirente era a conoscenza al momento della stipula del contratto o che non conosceva per negligenza grave (§ 442 BGB). Inoltre, i reclami dell’Acquirente per i vizi presuppongono che egli abbia adempiuto i suoi doveri legali di ispezione e notifica dei vizi (§§ 377, 381 HGB). Se un vizio si manifesta al momento della consegna, dell’ispezione o in qualsiasi momento successivo, dobbiamo essere informati immediatamente per iscritto. In ogni caso, i vizi evidenti ci devono essere notificati per iscritto entro dieci (10) giorni lavorativi dalla consegna e i vizi non evidenti all’ispezione ci devono essere notificati entro lo stesso periodo di tempo dalla scoperta. Se l’Acquirente non ispeziona debitamente i beni e/o non denuncia i vizi, la nostra responsabilità per il vizio non notificato o non notificato in tempo o non notificato correttamente è esclusa in conformità alle disposizioni di legge.

(5) Se l’oggetto consegnato è difettoso, possiamo inizialmente scegliere se fornire l’adempimento successivo eliminando il vizio (miglioramento successivo) o fornendo un oggetto privo di vizi (fornitura sostitutiva). Il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo in base alle condizioni legali rimane inalterato.

(6) Siamo autorizzati a far dipendere l’adempimento successivo dovuto dal pagamento del prezzo d’acquisto dovuto da parte dell’acquirente. Tuttavia, l’Acquirente ha il diritto di trattenere una parte del prezzo d’acquisto che è ragionevole in relazione al vizio.

(7) L’Acquirente deve darci il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare per consegnare i beni contestata ai fini dell’ispezione. In caso di fornitura sostitutiva, l’acquirente deve restituirci l’oggetto difettoso in conformità alle disposizioni di legge. L’adempimento successivo non comprende né la rimozione dell’oggetto difettoso né la sua reinstallazione, nel caso in cui non era previsto originariamente il nostro obbligo a installarlo.

(8) Le spese necessarie per l’ispezione e il successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale ed eventualmente i costi di rimozione e installazione, sono a nostro carico o sono rimborsate secondo le disposizioni di legge nel caso vi sia effettivamente presente un vizio. In caso contrario, siamo autorizzati a richiedere all’Acquirente il rimborso delle spese sostenute in seguito alla richiesta ingiustificata di eliminare il vizio (in particolare le spese di ispezione e di trasporto), a meno che la mancanza di difettosità non fosse evidente all’Acquirente.

(9) In casi urgenti, ad es. se è in pericolo la sicurezza operativa o per evitare danni ingenti, l’Acquirente ha il diritto di rimediare da solo al vizio e di esigere da noi il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Tale auto-riparazione ci deve essere comunicata immediatamente, in anticipo se possibile. Il diritto di auto-riparazione non si applicherebbe qualora avessimo il diritto di rifiutare un corrispondente adempimento successivo in conformità alle disposizioni di legge.

(10) Se l’adempimento successivo non è andato a buon fine o se un termine ragionevole che l’Acquirente deve fissare per l’adempimento successivo è scaduto infruttuosamente o è dispensabile secondo le disposizioni di legge, l’Acquirente può recedere dal contratto d’acquisto o ridurre il prezzo d’acquisto. Nel caso di un vizio irrilevante, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.

(11) I diritti dell’acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso di spese inutili sussistono anche in caso di vizi solo in conformità alla § 8 e sono altrimenti esclusi.

8 Altre responsabilità

1) A meno che non sia previsto diversamente nei presenti TCG, comprese le seguenti disposizioni, siamo responsabili di una violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni di legge.

2) In caso di dolo e colpa grave rispondiamo per i danni – indipendentemente dal motivo giuridico – nell’ambito della responsabilità per colpa. In caso di semplice negligenza, rispondiamo, con le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. cura degli affari propri; violazione irrilevante degli obblighi), solo

a) per i danni derivanti da lesioni mortali, fisiche o alla salute,

b) per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento consente in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e che di solito si verifica.

(3) Le limitazioni di responsabilità derivanti dal paragrafo 2 valgono anche nei confronti di terzi, nonché in caso di violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui siamo responsabili secondo le disposizioni di legge. Esse non valgono nella misura in cui un vizio è stato nascosto in modo fraudolento o è stata assunta una garanzia per la qualità dei beni e per le rivendicazioni dell’acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

(4) L’Acquirente può recedere dal contratto o risolverlo a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un vizio solo se siamo responsabili della violazione degli obblighi. È escluso un libero diritto di recesso da parte dell’Acquirente (in particolare ai sensi delle §§ 650, 648 BGB). Per tutti gli altri aspetti valgono le disposizioni di legge e le conseguenze giuridiche.

9 Termini di prescrizione

(1) In deroga alla Sezione 438 (1) n. 3 del Codice civile tedesco (BGB), il termine di prescrizione generale per i reclami derivanti da vizi materiali e vizi di proprietà è di un anno dalla consegna. Nella misura in cui è stata concordata l’accettazione, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’accettazione.

(2) I suddetti termini di prescrizione del diritto di vendita valgono anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell’Acquirente basate su un vizio dei beni, a meno che l’applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non porti a un termine di prescrizione più breve nel singolo caso. Le richieste di risarcimento danni dell’acquirente ai sensi della § 8 paragrafo 2 frase 1 e frase 2(a), nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, si prescrivono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

10 Scelta della legge e foro competente

(1) Ai presenti TCG e al rapporto contrattuale tra noi e l’Acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania ad esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale delle merci.

(2) Se l’Acquirente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale di Usingen. Ciò vale anche se l’Acquirente è un imprenditore ai sensi della § 14 BGB (Codice civile tedesco). In ogni caso, siamo autorizzati a intentare un’azione legale anche nel luogo dell’adempimento dell’obbligo di consegna ai sensi delle presenti condizioni generali o di un precedente accordo individuale o nel foro generale dell’Acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge vigenti, in particolare per quanto riguarda la competenza esclusiva.